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La legge di conversione del D.-L. 208/2008 ha rinviato
di un anno l'impiego del nuovo modulo e l'applicazione delle
nuove
regole. Resta invariata la scadenza di presentazione della
dichiarazione ambientale: 30 aprile 2009.
Scarica la
Legge 27 febbraio 2009, n. 13
Febbraio 2009
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Simile al D.Lgs. 151/2005 sui RAEE per articolazione
e con l'annunciata conferma modello multiconsortile. La raccolta
e il recupero delle pile sono, infatti, affidati ad una pluralità
di "sistemi collettivi".
Scarica
il Decreto
Dicembre 2008
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Scarica le sentenze della Cassazione sui sottoprodotti
(settembre 2008): Sentenza
32235 e Sentenza
35911.
Settembre 20008
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I riiuti da attività estrattive sono
esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006, ma con
il Decreto Legislativo 117/2008
si è provveduto a disciplinarne la gestione, recependo
le disposizioni comunitarie in materia.
Agosto 2008
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Il sistema RAEE non è ancora diventato
pienamente operativo perché i distributori non sono ancora
in grado di assicurare il ritiro dei RAEE dismessi dai cittadini.
Con questa bozza di
decreto si intende giungere ad una semplificazione
degli adempimenti che gravano sui commercianti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
Giugno 2008
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del D.M. 8 aprile 2008
si è dettata una nuova disciplina per l'autorizzazione
dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
La norma qualifica questa attività come una fase della
raccolta, prevedendo che il gestore sia iscritto alla prima
categoria dell'Albo gestori ambientali e che l'autorizzazione
alla realizzazione del centro di raccolta sia rilasciata dal
Comune.
Maggio 2008
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Febbraio 2008: Scarica gratuitamente il
Scarica...
Settembre 2007: La conferenza
Unificata ha espresso
parere favorevole, con condizioni, al nuovo schema di riforma
del D.Lgs. 152/2006 approvato in prima lettura
dal Governo. Il testo passa ora alle Commissioni Ambiente della
Camera e del Senato
Iil secondo e il terzo correttivo
sono confluiti in un nuovo
schema di riforma del Codice dell'Ambiente approvato
in prima lettura dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento
torna all'esame delle Commisisoni parlamentari, ma l'iter del
provvedimento deve concludersi entro il 28 aprile 2008, pena
la decadenza della delega che il Parlamento ha conferito al
Governo.
Agosto 2007: il secondo decreto
correttivo del Codice dell'Ambiente, relativo alle parti terza
e quarta del D.Lgs. 152/2006, è stato dal Consiglio dei Ministri
nel corso dell'estate. Lo schema di decreto, che tra breve verrà
reso disponibile nella sezione
del sito, verrà ora rinviato alle Commissioni Ambiente
della Camera e del Senato.
Luglio 2007: Approvato in
prima lettura anche il terzo_correttivo
del D.Lgs. 152/2006, che apporta modifiche alla prima e seconda
parte del decreto.
Luglio 2007: Pareri delle commissioni Ambiente della Camera e del Senato
in merito allo schema del secondo decreto correttivo del D.Lgs.
152/2007 proposto dal Governo.
Marzo 2007: Parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni
in merito allo schema del secondo decreto correttivo del D.Lgs.
152/2007 proposto dal Governo.
Pubblicato il primo decreto
correttivo. Il testo del decreto è disponibile nella
Sezione Normativa. In discussione,
invece, dopo la prima approvazione del Consiglio dei Ministri
dell'11 ottobre 2006, il secondo provvedimento (aggiornato a giugno 2007)
con il quale sono state introdotte modifiche più significative al Codice
dell'Ambiente.
Il ministero dell'Ambiente,
con comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23/06/2006,
ha dichiarato inefficaci 17
dei 18 decreti attuativi del nuovo Codice dell'Ambiente (D.Lgs.
152/2006). I provvedimenti, secondo la comunicazione ministeriale,
non possono essere "giuridicamente produttivi di effetti"
in quanto privi del necessario "visto" della Corte dei
Conti.
Nella Sezione Normativa è possibile richiedere il nuovo Codice
dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e scaricare i primi 18
decreti attuativi.
I pareri delle Commissioni Ambiente della Camera e del Senato
sono disponibili nella sezione Normativa.
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Il sistema RAEE sta per diventare operativo.
Il 5 novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il D.M.
25 settembre 2007, n. 185 che disciplina le modalità
di iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati a
finanziare il trattamento dei RAEE. Dal 20 novembre decorrerà
il termine di 90 giorni entro il quale i produttori e gli importatori
di apparecchi elettrici ed elettronici dovranno obbligatoriamente
iscriversi al Registro. L'iscrizione sarà indispensabile
per operare o continuare ad operare sul mercato.
Novembre 2007
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La pubblicazione del
decreto istitutivo del Comitato di Vigilanza e controllo
pone le basi, insieme all'atteso decreto sul Registro dei produttori,
per l'avvio del sistema di raccolta e recupero dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
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Quarto rinvio della data di partenza del sistema RAEE (il primo
era già contenuto nel D.Lgs. 151/2005). La nuova scadenza
è ora quella di entrata in vigore dei decreti ministeriali
sul Registro dei soggetti obbligati a finanziare il trattamento
dei RAEE (Registro dei produttori) e sul Comitato
di Vigilanza e Controllo. In ogni caso la proroga della
scadenza non potrà superare il 31 dicembre 2007.
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Nessuna variazione alla modulistica,
ma diversa articolazione dei soggetti obbligati. Nel MUD 2007,
se non interverrà la modifica prevista dal secondo decreto
correttivo del D.Lgs. 152/2006, i PRODUTTORI
di rifiuti si limiteranno a documentare la produzione e l'avvio
al recupero o allo smaltimento dei rifiuti PERICOLOSI.
I PRODUTTORI di rifiuti non dovranno pertanto
includere nella dichiarazione i rifiuti non pericolosi derivanti
da lavorazioni industriali o artigianali e i rifiuti generati
dal trattamento delle acque e degli effluenti in atmosfera.
Critico, in assenza di indicazioni
ufficiali, l'adempimento dell'obbligo di compilazione della
dichiarazione ambientale per i trasportatori di propri rifiuti
iscritti in via semplificata all'Albo Gestori Ambientali.
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Il ministero dell'Ambiente ha presentato alle istituzioni e
alle associazioni imprenditoriali coinvolte le bozze dei primi
tre decreti attuativi del D.Lgs. 151/2005. I decreti disciplinano
le modalità di iscrizione al Registro dei soggetti obbligati
al finanziamento del trattamento dei RAEE (Registro dei produttori), regolamentano il
funzionamento del Comitato di Vigilanza e controllo e, senza
che ciò fosse stato previsto dal D.Lgs. 151/2005, istituiscono
nuovi obblighi e adempimenti per i commercianti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. In particolare, la disciplina del
documento di trasporto semplificato per i RAEE, in luogo del
formulario, e quella della messa in riserva di questa tipologia
di rifiuti presso i punti di vendita sono in contrasto
con le norma generali che regolano la materia.
Nella Sezione Normativa è possibile scaricare le bozze dei primi
3 decreti attuativi del D.Lgs.
151/2005.
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Il Ministro dell'Ambiente, con circolare emessa in data 23 giugno
e resa nota tre giorni dopo, consente la commercializzazione
delle scorte di apparecchi elettrici ed elettronici non conformi
alle prescrizioni della direttiva 2002/95/CE presenti nei magazzini
di produttori e importatori alla data del 26 giugno 2006. Queste
apparecchiature, in deroga al divieto introdotto dalla
norma comunitaria, potranno essere commercializzate
fino al 31 ottobre 2006. Per avvalersi di questa
possibilità i produttori e gli importatori dovranno
inviare al ministero, entro il 1 luglio e con lettera raccomandata,
gli inventari delle scorte di magazzino non conformi.
Emissions trading: è stata effettuata, con un anno di
ritardo, l'assegnazione delle quote di emissioni di CO2 ad ogni
impianto necessaria per operare sul mercato europeo delle quote
emissioni di gas ad effetto serra operativo dal gennaio 2005.
Nella Sezione Normativa è disponibile il provvedimento di assegnazione.
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Il Governo, con DL 12 Novembre 2004,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15/11/2004 (in seguito modificato in sede di conversione), ha dettato le prime
disposizioni per l'applicazione della Direttiva 2003/87/Ce in materia di scambio di quote
di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità
europea.
I gestori degli impianti che rientrano nel campo di applicazione
della direttiva avrebbero dovuto presentare, entro il 5 dicembre
2004, la domanda di autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra e comunicare, entro il 30 dicembre 2004
le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote
di emissione per il periodo 2005-2007.
La legge di conversione del DL
12 Novembre 2004 ha introdotto pesanti sanzioni per le imprese
che non hanno rispettato tali obblighi.
Nella sezione del sito dedicata alla normativa
sono disponibili i testi dei provvedimenti attuativi.
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Il 15 novembre 2004, con un anticipo di qualche mese rispetto
ai tempi previsti, l’ISO (Organizzazione Internazionale
per la Standardizzazione) ha pubblicato le versioni riviste
e migliorate della norme ISO 14001 e ISO 14004.
ISO 14001:2004 specifica i requisiti di un sistema di gestione
ambientale che consente ad un organizzazione di controllare
l’impatto ambientale delle proprie attività, prodotti
e servizi e di migliorare in modo continuo le prestazioni
ambientali.
ISO 14004:2004 è una linea-guida relativa agli elementi
del sistema di gestione ambientale ed alla sua messa in atto.
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La Russia ha annunciato la ratifica del Protocollo di Kyoto.
Il Governo russo ha approvato un disegno di legge che, se ratificato
dalla Duma, porterà alla piena operatività dell'accordo
internazionale per la riduzione delle emissioni in atmosfera
che causano alterazioni del clima.
Con il Protocollo di Kyoto, approvato nel 1997, 160 Paesi si
sono impegnati ad operare per ridurre le emissioni che, generando
il cosiddetto "effetto serra", provocano il surriscaldamento
del pianeta. Con l'annunciata ratifica russa il totale
di emissioni dei Paesi aderenti arriverà al 61,6 per
cento, superando il limite minimo (55%) per l'effettiva entrata
in vigore degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo.
Nel 1991 gli USA - responsabili del 36,1% delle emissioni globali
- rifiutarono di sottoscrivere il trattato, causando una situazione
di impasse dell'accordo dalla quale si è potuto uscire
solo a seguito della decisione russa.
A seguito dell'entrata in vigore dell'accordo gli impegni di
riduzione delle emissioni assunti dall'Italia e dall'Unione
Europea diverranno ancora più stringenti, per questo
motivo è opportuno che ogni impresa assoggettata agli
obblighi di riduzione delle emissioni valuti sia le misure
di contenimento da adottare sia la possibilità di impiegare
gli "strumenti flessibili" - Emissions Trading, CDM, JI - per raggiungerei target previsti.
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A più di un anno dall'approvazione del decreto che impone
alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente
capitale pubblico di acquistare almeno il 30% di beni derivati
dal recupero di rifiuti (DM 203/2003) sono state definite con
circolare ministeriale le modalità di iscrizione al repertorio
del recupero per due categorie di materiali e di prodotti, quelli
tessili e quelli plastici.
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Dal 1° gennaio
2005 circa 15.000 impianti in Europa dovranno perseguire gli
obiettivi di riduzione delle emissioni che causano l’effetto
serra e alterano il clima globale del pianeta. In particolare
le attività economiche indicate dalla Direttiva 2003/87/CE
dovranno ridurre le emissioni di C02 introducendo specifiche
misure di contenimento o ricorrendo al mercato europeo dei
permessi di emissione (Emissions Trading System).
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Federambiente, in collaborazione con i gestori del sito http://www.rifiutilab.it,
ha recentemente messo a disposizione una serie di strumenti
utili a definire politiche ed azioni di "Prevenzione e minimizzazione
dei Rifiuti".
La sezione del sito - http://www.rifiutilab.it/prevenzione
- ospita strumenti di carattere legislativo/normativo, economico
e volontario, e presenta un primo censimento delle iniziative
del settore pubblico (ad opera di enti locali, enti gestori,
ONG e altre associazioni presenti sui territori locali) e privato
finalizzate a ridurre la quantità e la pericolosità
dei rifiuti.
Una particolare attenzione è dedicata alle azioni di
Green Public Procurement.
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L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti comunica quanto segue:
"A seguito della recente emanazione delle seguenti norme:
* Deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti n.1 del
30/03/2004 - Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella
categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto;
* Deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti n. 2 del
30/03/2004
- Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 -
Bonifica dei beni contenenti amianto;
* D.M. 05/02/2004 - Modalità ed importi
delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore
dello Stato dalle imprese che effettuano le attività
di bonifica dei beni contenenti amianto.
viene attivata la categoria
10 dell'Albo relativa alla bonifica dei beni contenenti amianto,
cui dovranno iscriversi le imprese che svolgono tale attività.
L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività
alla data di efficacia della Deliberazione del Comitato nazionale
dell'Albo n.1 del 30/03/2004 e che hanno presentato domanda
d'iscrizione entro il termine previsto dall'articolo 30, comma
8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, cioè
entro il 14/06/2004, può essere assunto dal legale rappresentante
dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui al comma
1. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare
tali requisiti entro cinque anni dalla data d'iscrizione. A
tal fine le imprese dimostrano di essere in attività
alla data di efficacia della Deliberazione del Comitato nazionale
dell'Albo n.1 del 30/03/2004 mediante la presentazione di copia
autentica della relazione predisposta ai sensi dell'art. 9 della
legge 27 marzo 1992, n. 257, o di copia autentica di almeno
un piano di lavoro presentato alle Aziende Sanitarie Locali
ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277.
L'iscrizione delle imprese che svolgono l'attività di
bonifica di beni contenenti amianto all'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti , come previsto
dall'articolo 1 del D.M. 05/02/2004, è subordinata alla
presentazione di "idonea garanzia finanziaria in misura dipendente
dall'attività potenzialmente svolta, a copertura delle
obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza,
bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali
misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti".
La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata
dell'iscrizione all'Albo.
La competente Sezione regionale dell'albo provvederà
a comunicare tempestivamente e contestualmente al fideiussore
ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione
o di cancellazione dell'impresa dall'albo nonché, qualora
ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo
1 del D.M. 05/02/2004 ad escutere la garanzia finanziaria.
Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento
93/1836/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni (regolamento
EMAS), si applica il trenta per cento degli importi previsti
all'articolo 3 del D.M. 05/02/2004".
Per ulteriori informazioni:
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Il provvedimento si caratterizza per una diversa, e più
ampia, definizione del concetto di rifiuto sanitario e per una
serie di articolate prescrizioni relative alle modalità
di imballaggio, di stoccaggio e di gestione di questa tipologie
di rifiuti.
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Una sentenza della Corte di Cassazione offre ulteriori elementi
per tentare di risolvere il problema.
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Per ulteriori informazioni: direzione@eco-nomos.com
- Tel. 02/36503546
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